“Invece di giudicare” Progetto per la costruzione di una rete di persone,mezzi e strumenti per la diffusione su larga scala della cultura della mediazione

Studio IRIS, nella persona del suo Presidente Dott.ssa Francesca Genzano, ha sottoscritto nel diecembre 2014 un Protocollo d’Intesa con Risorsa Cittadino Soc.Coop.Onlus di Forlì per la diffusione, a livello nazionale, della cultura della mediazione attraverso specifici percorsi di sensibilizzazione e promuovendo azioni per la valorizzazione della funzione sociale della mediazione dei conflitti.
Nell’ambito di tale collaborazione, Studio IRIS ha aderito al Progetto “Invece di giudicare”– PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI PERSONE, MEZZI E STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE SU LARGA SCALA DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE.
Si tratta di un progetto nazionale che prevede l’impegno di divulgatori-mediatori all’interno delle scuole medie superiori, per interventi di diffusione della mediazione quale strumento privilegiato per affrontare e trasformare i conflitti.  Il progetto, che ha ricevuto “apprezzamento e viva considerazione” da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (come da lettera prot. AOOUFGAB n 3136/PF del 27 febbraio 2012 firmata dal capo gabinetto dott. Luigi Fiorentino), ben si inserisce nelle previsioni relative alle Unità di apprendimento dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in ottemperanza all’espressa previsione normativa contenuta nella C.M.86 MIURAOODGOS, contenente le modalità di attuazione di CITTADINANZA E COSTITUZIONE dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169.

L’obiettivo principale del progetto è la sensibilizzazione dei giovani, adulti di domani, affinchè un’ adeguata in-formazione nel periodo scolastico possa permettere loro di agire, da adulti, con maggiore consapevolezza della grandezza di significato e di opportunità insite nella cultura della mediazione e della gestione costruttiva dei conflitti.

Il Dott. Mauro Julini (Responsabile nazionale del progetto e Presidente di Risorsa Cittadino) ha incontrato i mediatori ed i collaboratori di Studio IRIS a Potenza, presso la sede del Giardino dell’ Arte della Mediazione in Viale dell’ Ateneo Lucano n.3, il 13 Dicembre 2014 per conoscerli e poterli adeguatamente in-formare sulle attività progettuali oreviste ed attivate poi in Basilicata nel corso del 2015.

Il Dott. Mauro Julini (Responsabile nazionale del progetto e Presidente di Risorsa Cittadino) sarà nuovamente a Potenza, presso Studio IRIS sabato 27 Febbraio 2016 per l’incontro di formazione formatori di mediatori tra pari. L’incontro sarà aperto e coordinato dalla Dott.ssa Francesca Genzano, quale responsabile di progetto per la regione Basilicata e Presidente di Studio IRIS.

 

Servizio di consulenza,sostegno,supervisione e tutoraggio per TESI di Laurea o Ricerca in materia di MEDIAZIONE e GIUSTIZIA RIPARATIVA

La tesi di laurea è un traguardo che, giungendo dopo un percorso più o meno lungo, può essere davvero di grande importanza anche nel mondo del lavoro, per attestare conoscenze e competenze acquisite. Ma redigere una tesi di laurea non è mai facile, sia perché spesso lungo il percorso gli ostacoli sono numerosi, sia perché nella maggior parte dei casi è necessario recuperare una nhttp://3.bp.blogspot.com/-p9n_KvjPY6E/VJM8QlJpsfI/AAAAAAAAAd8/YVeyb5H1hCU/s1600/bibliotecaIRIS.jpgotevole quantità di materiale informativo e documentario di supporto, o addirittira acquistare molti libri.
Per questo diventa significativa l’opportunità di uno spazio-tempo di sostegno ed accompagnamento competente che possa garantire, in tempi rapidi, con modalità trasparenti, un efficace orientamento ed un concreto aiuto nell’elaborazione della tesi.
Studio IRIS, impegnata da anni anche nella ricerca e nella formazione in materia di mediazione e giustizia riparativa, nel 2014 ha attivato nuovi servizi a studenti e ricercatori che vogliono orientarsi nel complesso e variegato mondo della mediazione (in ambito familiare, civile, penale, culturale, sociale, scolastico, intergenerazionale).
Tra questi, ha avuto un significativo riscontro, il Servizio di consulenza, sostegno, supervisione, tutoraggio per tesi di laurea e/o progetti di studio e ricerca in materia di mediazione, a.d.r. (alternative dispute resolution) e giustizia riparativa. Nel 2015 infatti il Servizio ha consentito a numerosi studenti provenienti da diverse Università italiane di discutere eccellenti tesi di laurea in materia di mediazione.
L’innovativo servizio di Studio IRIS offerto agli studenti universitari, ricercatori e non, rappresenta davvero l’opportunità di un concreto sostegno e supervisione per la progettazione, preparazione, redazione e stesura dell’elaborato.
Il Servizio di consulenza, sostegno, tutoraggio per tesi di laurea e/o progetti di studio e ricerca in materia di mediazione, a.d.r. (alternative dispute resolution) e giustizia riparativa sarà garantito anche per il 2016, alle stesse condizioni economiche del 2014 e 2015, ma con un potenziamento delle azioni di supporto ed un incremento di oltre 50 nuovi libri della Biblioteca della Mediazione.
Il rimborso spese forfettario per l’utilizzo del servizio per 6 mesi è di Euro 200,00, secondo tempi e modalità da concordare.
Il servizio, che consente l’accesso alla Biblioteca della Mediazione di Studio IRIS (contenente oltre 330 libri), dal 1°Gennaio 2015 prevede anche il prestito e -per alcuni libri- l’acquisto (dove disponibile, anche in formato e-book).
Per maggiori informazioni sul servizio o per richiedere un primo informativo incontro gratuito:

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Accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio.

Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio.
Il documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d’orientamento agli operatori giuridici.Il testo è stato approvato ufficialmente all’assemblea generale annuale dell’A.I.Me.F. il 24 giugno 2007 ed è reperibile sul sito www.aimef.it. L’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

ha sede legale in Via Montanara n.22 ad Arezzo (52100) -tel/fax: 0575/942136 – info@aimef.it – www.aimef.it;
è un’organizzazione professionale volontaria senza scopo di lucro, nata nel 1999 e formata da mediatori familiari qualificati in attività;

è iscritta nell’elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari e sono tutti coperti da RC professionale come mediatori familiari;
premesso che

l’art.155 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso de i figli, dispone che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”;
il successivo art.155 sexies c.c. stabilisce che “qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”;
nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;
per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi differenziate: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c., ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;
tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell’intervento mediativo nell’ambito del processo di separazione e divorzio;
invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEAN – Formation et Recherche en Médiation Familiare (www.europeanforum -fa milymediation.com) organismo di formazione e ricerca in mediazione costituitesi a Marsiglia (Francia) nell’aprile 1998. Standard ripresi e perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;
inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dall’European Code of Conduct for Mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;
infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d’Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:
a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;
l’istituto dell’esperto mediatore ex art.155 sexies c.c. è incompatibile con quello del CTU ex art.61 e ss c.p.c. e artt.13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c. innanzitutto per l’autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice – tra cui in primis il CTU – sono da quest’ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell’attività dell’ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell’attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l’assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell’intervento, la volontarietà dell’accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano l’inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l’attività del mediatore svolta su incarico e nell’interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.

Ciò premesso, l’A.I.Me.F. ritiene che l’art. 155 sexies c.c. si riferisca all’esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l’accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti
LINEE GUIDA OPERATIVE

in applicazione dell’art.155 sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: “Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l’udienza al………..…..… per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari”;
a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l’iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo;
è necessario tenere distinte le figure processuali del CTU di cui all’art.61 e ss c.p.c. e degli altri ausiliari del giudice ex art.68 c.p.c. da quella extraprocessuale dell’esperto mediatore, cui le parti possono accedere ai sensi dell’art.155 sexies c.c.;
è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d’Ufficio) ma che, all’occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L’A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l’elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell’incarico ricevuto e precisamente:
a) quando è nominato dal giudice in funzione di CTU, il consulente, qualora dovesse essere anche mediatore familiare, dovrà attenersi all’incarico ricevuto nei limiti del quesito e svolgere le attività processuali previste e regolate dal c.p.c., senza avviare un percorso di mediazione familiare;
b) quando è chiamato dalle parti in funzione di mediatore familiare, il mediatore, qualora dovesse essere iscritto anche nell’albo dei CTU, dovrà svolgere l’attività di mediazione con intento compositivo e negoziale, astenendosi da valutazioni e da altre attività precluse al mediatore familiare dal suo codice deontologico.

Milano, 10 settembre 2007

 

Mediazione Penale per adulti e riparazione

Mediazione Penale per adulti e condotte riparatorie

Pratiche del Centro di Mediazione Penale di Studio IRIS.

Il D.lgs 274/2000, attuativo dell’art. 14 della Legge delega 468/99, concretizza, nel nostro ordinamento, un nuovo modello di giustizia penale, ispirato a principi e preordinato ad obiettivi profondamente diversi da quelli tipici del sistema penale tradizionale. L’intervento del legislatore del 2000, lungi dal configurarsi, almeno nelle intenzioni esplicitate, come mero tentativo di alleggerire il carico di lavoro degli operatori giudiziari, mira chiaramente a definire una nuova strategia di gestione del reato, seppur espressivo di conflittualità “minore”, nuovi strumenti per la composizione del conflitto da crimine, dispositivi ascrivibili organicamente proprio al modello della Giustizia riparativa.” (Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità)
E’ quindi possibile rinunciare alla obbligatorietà dell’ azione penale nei reati a querela della persona offesa, mentre il riconoscimento, anche ai fini processuali, degli esiti della attività di mediazione è disciplinato dal D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace. Ottimo contributo in tal senso lo troviamo in Linee guida sulla mediazione penale di Filomena Terenzi pubblicato su http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/giustizia/Terenzi.htm
Le misure individuate dall’ordinamento al Giudice di Pace per promuovere e realizzare la conciliazione sono di tre tipi:
1) misure strettamente sanzionatorie non detentive (le prestazioni di attività non retribuite a vantaggio della comunità ex art. 54, l’obbligo di permanenza domiciliare ex art. 53 e misure prescrittive specifiche tipo pena pecuniaria)
2) misure conciliativo-mediatorie (la mediazione ex art 29 co. 4 finalizzata alla remissione della querela)
3) misure riparative (le condotte riparatorie “estintive” del reato ex art 35)
A queste misure, va aggiunta la possibilità ex art. 34 dell’esclusione di procedibilità per particolare tenuità del fatto, istituto mutuato dal processo minorile (art 27 D.P.R. 448/88).
Studio IRIS, quale Centro di Mediazione Penale e Spazio di Ascolto per le Vittime operante sull’intero territorio della Basilicata, realizza percorsi di mediazione penale vittima-autore di reato, non solo in ambito minorile (su invio dei Servizi Territoriali Minorili lucani) ma anche in ambito adulti ex art. 29 e 35 D.Lgs. 274/2000.
Ai sensi dell’art. 29 “Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la #conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell ‘attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
In ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione”.
Il Giudice di Pace, infatti, quando il reato è perseguibile a querela, può promuovere la mediazione tra le parti in conflitto al fine della conciliazione, inviando il caso ad appositi qualificati centri di mediazione esterni all’ apparato giudiziario.
E’ chiaro che non tutti i casi possono essere inviati in mediazione; nei casi in cui le parti non desiderino assolutamente chiarirsi e risolvere il conflitto generato dal reato, ma preferiscono limitarsi a riparare materialmente gli effetti dannosi del reato con un semplice risarcimento, il Giudice può fare a meno di inviare il caso al Centro di Mediazione.
Il Centro di Mediazione Penale di StudioIRIS, alla ricezione dell’ invio del caso da parte della Cancelleria del Giudice di Pace, in conformità all’art. 29 co. 4 ex D.Lgs 274/2000, protocolla il caso nel Registro delle Mediazioni Penali e si attiva tempestivamente per dare avvio all’iter di mediazione.
L’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, che riconosce alla “condotta riparativa” realizzata prima del giudizio, efficacia estintiva del reato, recita poi : “Il Giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il Giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e #riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”.
Prima dell’udienza di comparizione, l’autore di reato può quindi dimostrare di essersi impegnato a riparare il danno causato, nelle forme del risarcimento o della restituzione, evitanto gli effetti pregiudizievoli del reato.
I Mediatori di Studio IRIS, impegnati nell’attività di mediazione penale, sono professionisti altamente qualificati formatisi con master di alta formazione in mediazione penale presso Studio IRIS ed in continuo aggiornamento in materia di mediazione e giustizia riparativa.
La formazione proposta da Studio IRIS per la specializzazione dei mediatori in materia penale è effettuata secondo le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (No.R (99)19, 15 Settembre 1999) ed i Basic Principles sull’uso dei programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale (ONU 2000), relative alla qualificazione della figura del mediatore in ambito penale. Durante il percorso formativo i futuri Mediatori hanno anche l’opportunità di effettuare un training nel Servizio di Mediazione prima di intraprendere l’attività di mediazione vera e propria; le attività espereziali proposte ed il lavoro su case studies consentono ai futuri mediatori di acquisire un alto livello di competenza nella gestione del conflitto e nel lavoro con vittime ed autori di reato, anche grazie alla possibilità di operare, in affiancamento ad un mediatore esperto, nello Sportello di Ascolto per le Vittime.
Gli approfondimenti proposti sull’ uso degli strumenti operativi della giustizia riparativa (mediazione autore-vittima, mediazione indiretta e/o allargata, victim empathy groups, family conference group, riparazione), parte integrante del percorso specialistico dei Mediatori Penali di Studio IRIS, consentono di poter contribuire, anche nel panorama nazionale, al riconoscimento ed alla valorizzazione delle buone pratiche di mediazione e riparazione, oltre che all’elevarsi della qualità e della quantità dei servizi disponibili.
La mediazione si impone, oggi più che mai, come sfida educativa nelle relazioni e strumento di prevenzione della violenza, con l’ambizione di voler segnare un passaggio epocale dall’ottica del giudizio e pre-giudizio all’ottica del sostegno che restituisce dignità e responsabilità. Una qualificata formazione dei mediatori è ormai indispensabile per poter contribuire alla crescita del capitale umano di una comunità. La qualità del servizio di mediazione erogato al cittadino è data dalla qualità della formazione acquisita dal mediatore, dalla qualità delle attività di aggiornamento professionale, dall’organizzazione interna del servizio, dall’efficacia ed efficienza nella gestione dei percordi di mediazione e dalla ricerca-azione costante per lo sviluppo di buone pratiche.