Accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio.

Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio.
Il documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d’orientamento agli operatori giuridici.Il testo è stato approvato ufficialmente all’assemblea generale annuale dell’A.I.Me.F. il 24 giugno 2007 ed è reperibile sul sito www.aimef.it. L’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

ha sede legale in Via Montanara n.22 ad Arezzo (52100) -tel/fax: 0575/942136 – info@aimef.it – www.aimef.it;
è un’organizzazione professionale volontaria senza scopo di lucro, nata nel 1999 e formata da mediatori familiari qualificati in attività;

è iscritta nell’elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari e sono tutti coperti da RC professionale come mediatori familiari;
premesso che

l’art.155 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso de i figli, dispone che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”;
il successivo art.155 sexies c.c. stabilisce che “qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”;
nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;
per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi differenziate: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c., ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;
tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell’intervento mediativo nell’ambito del processo di separazione e divorzio;
invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEAN – Formation et Recherche en Médiation Familiare (www.europeanforum -fa milymediation.com) organismo di formazione e ricerca in mediazione costituitesi a Marsiglia (Francia) nell’aprile 1998. Standard ripresi e perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;
inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dall’European Code of Conduct for Mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;
infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d’Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:
a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;
l’istituto dell’esperto mediatore ex art.155 sexies c.c. è incompatibile con quello del CTU ex art.61 e ss c.p.c. e artt.13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c. innanzitutto per l’autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice – tra cui in primis il CTU – sono da quest’ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell’attività dell’ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell’attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l’assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell’intervento, la volontarietà dell’accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano l’inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l’attività del mediatore svolta su incarico e nell’interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.

Ciò premesso, l’A.I.Me.F. ritiene che l’art. 155 sexies c.c. si riferisca all’esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l’accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti
LINEE GUIDA OPERATIVE

in applicazione dell’art.155 sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: “Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l’udienza al………..…..… per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari”;
a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l’iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo;
è necessario tenere distinte le figure processuali del CTU di cui all’art.61 e ss c.p.c. e degli altri ausiliari del giudice ex art.68 c.p.c. da quella extraprocessuale dell’esperto mediatore, cui le parti possono accedere ai sensi dell’art.155 sexies c.c.;
è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d’Ufficio) ma che, all’occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L’A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l’elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell’incarico ricevuto e precisamente:
a) quando è nominato dal giudice in funzione di CTU, il consulente, qualora dovesse essere anche mediatore familiare, dovrà attenersi all’incarico ricevuto nei limiti del quesito e svolgere le attività processuali previste e regolate dal c.p.c., senza avviare un percorso di mediazione familiare;
b) quando è chiamato dalle parti in funzione di mediatore familiare, il mediatore, qualora dovesse essere iscritto anche nell’albo dei CTU, dovrà svolgere l’attività di mediazione con intento compositivo e negoziale, astenendosi da valutazioni e da altre attività precluse al mediatore familiare dal suo codice deontologico.

Milano, 10 settembre 2007

 

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